1) Contratto

La presente proposta diviene contratto all’atto della firma della stessa. Il contratto diviene immediatamente vincolante per il Committente, mentre diviene impegnativo per la Rerman solo dopo l’accettazione mediante l’invio della fattura proforma e scheda tecnica di prodotto/ servizio. Eventuali successive modifiche avranno efficacia solo se fatte per atto scritto accettato da entrambe le parti.

2) Recesso e indennizzo

Nel caso in cui il Committente per suoi motivi, intenda recedere dal contratto, dovrà dare comunicazione scritta alla Rerman a mezzo lettera raccomandata. La Rerman, fatti salvi i pagamenti in corso, esaminato lo stato di esecuzione anche parziale dei lavori procederà alla quantificazione dell’addebito a carico del Committente, incluso il risarcimento per mancato guadagno, che dovrà essere corrisposto entro 30 gg. dalla data del recesso del contratto. A pagamento avvenuto il contratto si intenderà risolto ad ogni effetto.

3) Disegni e lavori preparatori

La corsa dell’impianto dovrà essere controllata e confermata dal Committente con una precisione max. +/- 10 mm. In base al disegno, il Committente farà eseguire a sua cura e spese i locali destinati a ricevere l’installazione dell’impianto completamente finiti, intonacati, perfettamente asciutti ed illuminati prima dell’inizio del montaggio. Dovrà fare eseguire l’impianto elettrico accessorio. Sarà messo a disposizione della Rerman un locale chiuso a chiave e asciutto per il deposito del materiale e della cassa attrezzi. Le pareti del vano corsa dovranno possedere uno spessore sufficiente per l’ancoraggio delle staffe di supporto alle guide, dovranno inoltre essere idonee a sopportare le spinte indotte dall’impianto precisato nel disegno esecutivo. Tale idoneità andrà dichiarata da Ingegnere iscritto all’Albo professionale.

4) Spedizione materiale

Il materiale dovrà essere ricevuto in cantiere da personale del Committente, che provvederà allo scarico. Eventuali spese di trasporto per mancata consegna, ritardi dovuti ad assenza del personale del Committente incaricati alla ricezione, saranno esclusivamente a carico del Committente stesso. Se poi per motivo qualsiasi, approntati che siano i materiali, il trasporto non possa avvenire per fatto indipendente dalla Rerman, la consegna si intende ad ogni effetto eseguita col semplice avviso di merce pronta e quando il periodo di sosta superi i 30 gg. il Committente dovrà corrispondere alla Rerman un equo compenso per il magazzinaggio.

5) Montaggio ed esecuzione della prestazione

Il montaggio ed in generale l’esecuzione della prestazione da parte del personale incaricato dalla Rerman verrà iniziato dopo aver ricevuto dal Committente la comunicazione di ultimazione di tutti i lavori preparatori. Il committente deve garantire a Rerman la piena conformità dei luoghi in cui la prestazione fornita da Rerman viene eseguita alle normative sulla sicurezza del lavoro e prevenzione da ogni genere di rischio. Opere murarie relative al locale macchinario, al vano corsa, il ponteggio eseguito nel rispetto della normativa vigente e opere elettriche come da disegno esecutivo, dovranno essere ultimati almeno 5 gg. prima dell’inizio del montaggio. Se per cause non imputabili alla Rerman si dovesse ritardare l’inizio del montaggio dell’impianto, i pagamenti procederanno nella stessa misura concordata in contratto a partire da avviso di merce pronta. A fine montaggio verranno quantificate e fatturate le maggiori spese sostenute dalla Rerman. La stessa invierà sul posto il montatore al quale il Committente dovrà mettere a disposizione quanto di sua competenza. Il Committente sarà responsabile del materiale consegnato in cantiere sia a piè d’opera e degli attrezzi di montaggio agli effetti derivanti da incendi, furti, manomissioni e deterioramenti, ecc.

6) Pagamenti e fatture

I pagamenti devono essere eseguiti al domicilio della Rerman, la quale potrà differire l’approntamento del materiale, la sospensione del montaggio o il rinvio della messa in funzione dell’impianto se il Committente non sarà in regola con i pagamenti. A consegna effettuata dell’impianto la Rerman avrà il diritto di non attivarsi per il funzionamento e il collaudo dell’impianto fino a quando il Committente non avrà eseguito i pagamenti delle rate scadute. Sui ritardati pagamenti decorrono gli interessi del tasso ufficiali di sconto. I pagamenti effettuati dal Cliente in base al contratto saranno imputati nell’ordine:

1. Ad interessi di mora
2. A commissioni e spese contrattuali incluse quelle di recupero e legali
3. A rate insolute a cominciare da quelle con scadenza più remota
4. Ad ogni altra somma dovuta in linea capitale

Quando la fornitura è dal Committente destinata a terzi, dovrà rendere edotto il terzo di tutte le condizioni di fornitura, la Rerman avrà sempre diritto a rivendicare, ove lo creda, i suddetti materiali e ciò anche nei confronti di terzi. Le fatture inviate dalla Rerman al Committente e da questo non contestate a mezzo lettera raccomandata entro e non oltre 8 gg. dal loro ricevimento si intenderanno definitivamente accettate dal Committente stesso.

7) Variabilità prezzi

I prezzi indicati nel contratto sono stati calcolati in base al costo dei materiali e della manodopera alla data del contratto stesso, in base alle tabelle ANIE. Il sistema di calcolo delle variazioni di qualsiasi entità in più o in meno che dovessero verificarsi su detti costi durante il periodo dell’esecuzione della vendita verrà effettuato in base alle clausole di variabilità prezzi vigenti per il settore degli elevatori pubblicate dall’ANIE.

8) Collaudo e messa in funzione dell’impianto 

L’impianto fornito si intende collaudato positivamente mediante le prove di funzionamento eseguite dal ns. collaudatore. Le formalità di messa in esercizio sono di pertinenza del Committente. In particolare resta inteso che la messa in funzione dell’impianto una volta da noi montato e testato sarà ad esclusivo carico del committente e dovrà essere eseguita nel pieno rispetto delle normative e prassi in vigore, manlevando a tal fine da qualsivoglia onere la nostra società. In caso d’esercizio abusivo dell’impianto, qualsiasi responsabilità civile e penale ricadrà sul Committente.

9) Garanzia

La garanzia ha validità di 24 mesi dalla data di collaudo dell’impianto. Tutte le riparazioni in garanzia devono essere eseguite e/o richieste dal centro di servizio autorizzato/ certificato dalla Rerman. Nessun tipo di riparazione verrà eseguito senza previa autorizzazione della ultima, a pena di rendere la garanzia nulla. La Rerman potrà riparare o sostituire, a propria discrezione, qualsiasi parte che risulti difettosa nell’uso ordinario tramite un centro di servizio autorizzato dalla Rerman. La Rerman si riserva il diritto di prendere decisioni finali riguardanti approvazioni di richieste di garanzia. Qualsiasi prodotto deve essere sottoposto alla manutenzione regolare secondo la documentazione fornita, e possono essere adoperati solamente i ricambi originali Rerman. Qualsiasi componente sostituito in garanzia diventa proprietà della Rerman. I ricambi sostituiti in garanzia faranno parte del prodotto originale e in seguito la garanzia di essi verrà trattata come tale. La garanzia non è trasferibile, dunque qualsiasi reclamo di garanzia dovrà essere sottoposto dal legale proprietario. La garanzia è limitata alla sostituzione dei componenti (e il costo è nettamente legato alla sostituzione) che hanno presentato un difetto di produzione o un errore di montaggio. La garanzia non copre altre responsabilità e/o obbligo riguardante altre spese addizionali, idem vale anche per i danni diretti e/ o indiretti o durante uso totale e parziale e/ o impossibilità di uso. La garanzia sui ricambi originali Rerman ha validità di 12 mesi dalla data di acquisto da parte del compratore o utente, come da documentazione di vendita. Questa garanzia non copre:

  • Difetti causati dagli oli contaminati o dall’uso degli oli inappropriati o lubrificanti.
  • Costi di imballo o trasporto relativi al reclamo di garanzia.
  • Prodotti che hanno subito delle modifiche o alterazioni senza previa autorizzazione della Rerman.
  • Difetti causati da, ma non limitati a, uso normale e usura, incidenti, uso improprio, abuso, negligenza.
  • Collisioni, incendi, allagamenti e/o altri eventi accidentali, inclusi quelli di natura geologica o atmosferica.
  • Costi causati dai ritardi di riparazioni o sostituzioni delle parti difettose o del noleggio di attrezzature adoperate durante queste riparazioni.

10) Riservato dominio

Resta espressamente convenuto che i materiali e le apparecchiature vendute rimarranno di esclusiva proprietà della Rerman sino a totale pagamento da parte del Committente del prezzo pattuito e che i materiali non interamente pagati non potranno per nessun titolo od effetto essere pertinenza dello stabile in cui siano installati, rimanendo fermo il diritto della Rerman di rivendicare i suddetti materiali nei confronti di terzi e di provvedersi ai sensi dell’art. 1524 del C.C. alla trascrizione del presente patto di riservato dominio cui il Committente fin da ora espressamente acconsente. Il Committente ai sensi dell’art. 1523 del C.C. assume i rischi della vendita dal momento della consegna e la proprietà solo a pagamento della fornitura.

11) Foro competente

Ogni controversia che sorgesse nell’applicazione ed interpretazione del contratto o delle condizioni su esposte o comunque collegatesi con esse sarà deferita all’autorità della Circoscrizione del Tribunale di Brescia, alla quale resta convenuta di fare, fin d’ora, attribuzione di competenza esclusiva.

12) Insolvenza

Il firmatario del contratto si impegna in proprio al pagamento del corrispettivo dovuto dalla Società committente alla ditta Rerman, qualora la Committente sia insolvente. 13) Dati personali: s’informa che i dati personali da Voi forniti oppure acquisiti nell’ambito della ns. attività, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa ai sensi dell’art. 10 e della Legge 31 Dicembre 1996 n. 675 e degli obblighi di riservatezza che la ns. società osserva nello svolgimento della propria attività.