L’art. 1, co. 91 – 94, L. 208/2015 ha introdotto, in relazione agli acquisti di beni strumentali nuovi effettuati entro il 31.12.2016, il superammortamento che consiste nella possibilità per l’imprenditore e per il lavoratore autonomo professionale di maggiorare il costo di acquisizione del 40% (30% a partire dal 2018), a valere ai soli fini delle imposte sui redditi e con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing. I prodotti RERMAN SRL, in quanto beni strumenti nuovi, possono beneficiare del superammotamento.

BENEFICIARI DELLA DETRAZIONE

La misura di favore coinvolge i titolari di reddito di impresa, qualunque siano la natura giuridica, la dimensione aziendale ed il settore economico di appartenenza, nonché gli esercenti arti e professioni, anche costituiti in forma associata.

AGEVOLAZIONE

L’agevolazione si applica all’acquisto di beni strumentali nuovi.
Il beneficio si traduce in un incremento del costo di acquisizione del bene del 40%, il quale implica un aumento della quota annua di ammortamento (o del canone annuo di leasing) fiscalmente deducibile.
Ne consegue, pertanto, una deduzione che opera in via extracontabile e che va fruita, nel caso dell’ammortamento dei beni di cui agli artt. 102 e 54, D.P.R. 917/1986, in base ai coefficienti stabiliti dal D.M. 31.12.1988, ridotti alla metà per il primo esercizio per i soggetti titolari di reddito d’impresa (nell’ipotesi del leasing, in un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito di cui al D.M. 31.12.1988).
Il costo del bene agevolabile è assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione dei medesimi.

ADEMPIMENTI

Al sussistere delle condizioni oggettive (Acquisto di bene strumentale nuovo) e soggettive (titolare di reddito d’impresa o di lavoro autonomo) la fruizione del beneficio non prevede ulteriori adempimenti, se non l’indicazione del medesimo nella dichiarazione dei redditi.

IL CONTRIBUTO

Agli effetti delle imposte sui redditi (Ires ed Irpef) e solo ai fini della quantificazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing, è consentito maggiorare nella misura del 40% (30% per spese sostenute dal 2018) il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali aventi il requisito della novità.
La maggiorazione si applica agli investimenti effettuati sino al 31.12.2018 e anche ai beni consegnati entro il 30.6.2019, a condizione che, alla data del 31.12.2018, il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia stato versato un acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

NOTE

L’agevolazione è cumulabile con il credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive.

ESEMPIO

  • Spese sostenute per acquisto e posa di un ascensore nel 2018: Euro 30.000.
  • Maggiori spese per superammortamento: 30.000*30%= 9.000
  • Maggior risparmio di imposte da superammortamento (soggetto IRES): 9.000*24%= 2.160 (ripartito lungo la durata del processo di ammortamento)

 

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