Possono usufruire della detrazione Irpef nella misura del 19% le spese sanitarie riguardanti l’acquisto di mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento forniti da RERMAN SRL rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104

BENEFICIARI DELLA DETRAZIONE

L’agevolazione spetta ai soggetti disabili, compresi gli invalidi di guerra. Sono considerati “disabili”,oltre alle persone che hanno ottenuto le attestazioni dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104 del 1992, anche coloro che sono stati ritenuti“invalidi” da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate per il riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, eccetera.
La detrazione del 19% può essere usufruita anche dal familiare del disabile, a condizione che quest’ultimo sia fiscalmente a suo carico (reddito annuo inferiore ad Euro 2.840,51).

AGEVOLAZIONE

Sono ammesse integralmente alla detrazione IRPEF del 19%, in unica soluzione, senza togliere la franchigia, di 129,11 euro, tra le altre, le spese sostenute per:

  • l’adattamento dell’ascensore per renderlo idoneo a contenere la carrozzella;
  • l’acquisto di mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento dei disabili.

ADEMPIMENTI

  • I disabili, riconosciuti tali ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104 del 1992, possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da una copia del documento di identità del sottoscrittore), facendo riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all’accertamento di invalidità.
  • Nei casi di grave invalidità o menomazione, per beneficiare della deduzione delle spese mediche e di assistenza specifica è sufficiente la certificazione rilasciata ai sensi della legge n. 104/1992.
  • La grave e permanente invalidità o menomazione non implica necessariamente la condizione di handicap grave indicata nell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/92.
  • Per gli invalidi civili senza accertamento di handicap, invece, la grave e permanente invalidità o menomazione deve essere ravvisata, se non espressamente indicata nella certificazione, quando viene attestata
    un’invalidità totale e in tutti i casi in cui sia attribuita l’indennità di accompagnamento.
  • Per fruire della detrazione è necessario presentare la dichiarazione dei redditi esibendo, oltre alle certificazioni prescritte per l’attestazione della disabilità, la fattura di acquisto del mezzo di ausilio ed il relativo pagamento.

NOTE

  • La detrazione non è fruibile contemporaneamente alla detrazione del 50% prevista per le spese di ristrutturazione volte all’eliminazione di barriere architettoniche ma può essere fruita per la parte eccedente rispetto a quella per la quale si è fruito della detrazione del 50%
  • Trattandosi di detrazione d’imposta la stessa spetta nei limiti dell’imposta effettivamente dovuta.

ESEMPIO

  • Spese sostenute per acquisto di un impianto di sollevamento per soggetto riconosciuto disabile:Euro 30.000
  • Detrazione spettante: Euro 30.000 *19%= 5.700,00 (purchè nei limiti della capienza irpef)

 

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