Detrazione Irpef 19% per soggetti disabili

Detrazione Irpef 19% per soggetti disabili

Possono usufruire della detrazione Irpef nella misura del 19% le spese sanitarie riguardanti l’acquisto di mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento forniti da RERMAN SRL, rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

➡️ BENEFICIARI DELLA DETRAZIONE

L’agevolazione spetta ai soggetti disabili, compresi gli invalidi di guerra. Sono considerati “disabili”, oltre alle persone che hanno ottenuto le attestazioni dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104 del 1992, anche coloro che sono stati ritenuti “invalidi” da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate per il riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, eccetera.

La detrazione del 19% può essere usufruita anche dal familiare del disabile, a condizione che quest’ultimo sia fiscalmente a suo carico. I limiti di reddito annuo per essere considerati a carico sono:

  • Fino a 4.000,00 euro per i figli di età non superiore a 24 anni.
  • Fino a 2.840,51 euro per i figli di età superiore a 24 anni e per gli altri familiari conviventi.

➡️ AGEVOLAZIONE

Le spese sono ammesse integralmente alla detrazione IRPEF del 19%, in unica soluzione nell’anno di imposta in cui sono sostenute, senza applicare la franchigia di 129,11 euro prevista per le comuni spese mediche. Tra le spese ammesse rientrano:

  • L’adattamento dell’ascensore per renderlo idoneo a contenere la carrozzella.
  • L’acquisto di mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento dei disabili (come piattaforme elevatrici, servoscala, elevatori domestici e ausili affini).

➡️ ADEMPIMENTI E TRACCIABILITÀ

I disabili riconosciuti ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104 del 1992 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio con copia del documento di identità), facendo riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati.

Per i minori con disabilità, la grave e permanente invalidità o menomazione è ravvisata anche qualora la certificazione medica attesti il diritto all’indennità di frequenza.

Regola del pagamento tracciabile (FONDAMENTALE):
Per fruire della detrazione del 19%, il pagamento non può essere effettuato in contanti. Deve essere eseguito obbligatoriamente tramite mezzi di pagamento tracciabili (bonifico bancario/postale, carta di debito, carta di credito, assegno).

Il contribuente deve conservare ed esibire in sede di dichiarazione dei redditi:

  1. La fattura o ricevuta fiscale emessa da RERMAN SRL (contenente la descrizione dell’ausilio e il codice fiscale del disabile o del familiare che lo ha a carico).
  2. La documentazione cartacea del pagamento tracciabile (ricevuta del bonifico, della carta o estratto conto).
  3. La certificazione medica della disabilità (o relativa autocertificazione).

➡️ NOTE E CUMULABILITÀ

  • Cumulabilità parziale: La detrazione del 19% non è fruibile contemporaneamente al Bonus Ristrutturazioni (che prevede aliquote del 50% o 36% a seconda del tipo di immobile) sulla stessa quota di spesa. Tuttavia, può essere applicata sulla parte di spesa eccedente la quota già agevolata con i bonus edilizi.
  • Capienza fiscale: Trattandosi di una detrazione d’imposta, la stessa spetta nei limiti dell’imposta effettivamente dovuta dal contribuente nell’anno di riferimento (capienza IRPEF). Non è previsto lo sconto in fattura né la cessione del credito.

📊 ESEMPIO PRATICO

  • Spese sostenute per acquisto e installazione di un impianto di sollevamento (es. piattaforma elevatrice) per soggetto disabile: Euro 30.000
  • Aliquota applicata: 19%
  • Detrazione spettante: Euro 30.000 * 19% = Euro 5.700,00
  • Modalità di recupero: Interamente scalati dalle tasse in un’unica soluzione nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo (nei limiti della capienza IRPEF del richiedente).